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Accesso civico
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
Il D.Lgs. 33/2013, agli art. 5 e 5-bis, regola l’istituto dell’accesso civico.
Il suddetto decreto prevede le due seguenti tipologie di accesso:
1) “Accesso civico semplice” (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013), inteso come il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la Società abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
2) “Accesso civico generalizzato” (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013), inteso come il diritto di chiunque di accedere, senza alcuna motivazione, ai dati e ai documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del citato decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del medesimo D.Lgs. 33/2013. L’accesso civico generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Giovanni D’Aquino
Per le modalità di accesso, si rimanda al Regolamento per l'accesso agli atti e documenti amministrativi:
Creazione area: 04/08/2023 11:16:37
Ultimo aggiornamento: 18/04/2024 08:59:21